L’Agenzia delle Entrate informa che chi dovesse aver dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo attraverso i dati messi a disposizione dalla stessa Agenzia e, nel caso li ritenga corretti, avrà la possibilità di mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi.
Nel caso in cui invece il contribuente dovesse ritenere che non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, egli potrà comunque indicarlo all’Agenzia tramite il medesimo servizio Web dedicato presente nel sito Web Fatture e Corrispettivi. In ogni caso per ogni trimestre dell’anno gli operatori IVA potranno accedere a 2 elenchi con tutte le fatture elettroniche emesse e inviate via SdI dal 1° gennaio 2021.
L’utente può verificare su Fatture e Corrispettivi gli elenchi delle e-fatture per cui l’imposta di bollo è dovuta
In uno dei 2 elenchi saranno riportate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nell’altro potranno essere reperite le fatture che non riportano tale indicazione ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Il vantaggio risiede nel fatto che il processo è totalmente automatizzato, all’utente spetterà unicamente la verifica.
I due elenchi saranno disponibili su Fatture e Corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento tranne che dopo il secondo trimestre per il quale le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre .
Se l’operatore non dovesse effettuare delle modifiche verranno confermati gli elenchi così come proposti dall’Agenzia. In caso di mancato versamento la nuova procedura calcolerà l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento entro il giorno 15 del secondo mese
successivo alla chiusura del trimestre o entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre.