Con la Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto l’obbligo di attivare una indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) personale per gli amministratori di società. L’intento è quello di semplificare e rendere tracciabili le interazioni tra la Pubblica Amministrazione e chi gestisce un’azienda.
Quali amministratori di società devono attivare la PEC personale
Come chiarito dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), e in base a quanto riportato dall’art. 1 comma 860 della Legge di Bilancio, l’adeguamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno corrente dagli amministratori delle imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025.
Per quanto riguarda invece le nuove imprese o quelle la cui richiesta di iscrizione è stata o sarà presentata dopo il 1° gennaio 2025, la PEC degli amministratori dovrà essere comunicata al momento dell’iscrizione. Se indicato nel modello, nel caso delle nuove costituzioni l’indirizzo PEC potrà coincidere con quello del domicilio digitale dell’azienda.
Nel caso in cui la stessa persona amministri più società si potrà utilizzare la medesima PEC personale. Senza la necessità di attivarne una per ciascuna di esse.
Le sanzioni previste per il mancato adempimento
Oltre al nuovo obbligo abbiamo delle sanzioni per gli eventuali mancati adempimenti. A tal proposito è bene precisare che omettere la PEC impedirebbe di completare l’iter di una domanda di iscrizione. Nello stesso modo verrebbe bloccata la nomina degli amministratori.
Dopo aver rilevata la mancata indicazione della PEC, il procedimento verrà sospeso dalla Camera di Commercio. Si avranno quindi 30 giorni di tempo per rimediare, alla fine dei quali non sarà possibile accogliere la domanda in mancanza di una comunicazione dell’indirizzo richiesto.
Le sanzioni amministrative previste sono anche pecuniarie e vanno da 103 a 1.032 euro. L’obbligo riguarda le cooperative, le società di persone e le società di capitali anche in consorzio. Non riguarda invece le società di mutuo soccorso e quelle semplici.