Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 184 che attua la Direttiva 2019/713 dell’Unione Europea per il contrasto alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento differenti dai contanti è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo significa che anche nel nostro Paese sono in vigore delle norme specifiche per sanzionare le attività illegali relative alle cryptovalute.
Le pene previste sono abbastanza pesanti, chi dovesse abusare della qualità di operatore per servizi che prevedono trasferimenti di denaro, valute virtuali o altri asset di valore monetario potrebbe rischiare una pena detentiva tra 1 e 5 anni nonché una sanzione pecuniaria che pare da un minimo di 309 euro fino ai 1.549 euro nei casi peggiori.
Ad essere puniti saranno anche coloro che mettono a disposizione degli strumenti utili per l’esecuzione delle frodi, ad esempio semplificando le attività di vendita, importazione, esportazione o distribuzione tramite piattaforme informatiche, da questo punto di vista la pena detentiva potrebbe arrivare a 2 anni mentre la sanzione pecuniaria prevista arriva ai mille euro.
Nel Decreto viene offerta anche una definizione compiuta di valuta virtuale in quanto descritta come la rappresentazione di un valore digitale che non si stata emessa in seguito alla volontà di una banca centrale o di un altro ente pubblico né goda di garanzie fornite da questi ultimi. Asset come il bitcoin dovrebbero quindi rientrare perfettamente in quanto previsto dalla nuova normativa.
Viene inoltre specificato che per essere tale una valute virtuale non deve essere per forza di cose legata ad una valuta a corso legale (come spesso accade nel caso delle stable coin), nello stesso modo essa non può essere associata allo status di valuta reale o denaro, anche nel caso in cui le persone fisiche o giuridiche la accettino come mezzo di scambio.