Le commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato hanno dato la loro approvazione all’emendamento del Ddl Semplificazioni contenente le definizioni formali delle cosiddette tecnologie basate su registri distribuiti. Parliamo in sostanza di Blockchain e smart contract che presto potrabbero acquisire validità legale nel nostro Paese.
A questo punto si attende la conversione del Decreto in Legge della Repubblica, una volta superato questo passaggio i componenti dell’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) avranno a disposizione 90 giorni durante i quali individuare le specifiche tecniche sulla base delle quali dovranno essere gestiti i documenti veicolati attraverso DLT (Distributed Ledger Technology).
L’emendamento definisce le tecnologie e i protocolli che sfruttano registri condivisi, distribuiti, replicabili, accessibili simultaneamente, architetturalmente decentralizzati su basi crittografiche, in grado di permettere la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e la memorizzazione di dati in chiaro o protetti da cifratura verificabili dagli utenti coinvolti (ad esempio dei contraenti), inalterabili e immodificabili.
Per quanto riguarda più propriamente gli smart contract, essi vengono descritti come delle applicazioni che operano tramite tecnologie basate sui registri distribuiti la cui esecuzione vincola due o più parti sulla base degli effetti predefiniti da queste ultime. La validità di uno smart contract sarà data dal fatto di contenere sia le clausole concordate che le condizioni operative richieste per il funzionamento di un prodotto o di un servizio.
La definizione di uno smart contract è quindi in buona parte identica a quella di un qualsiasi contratto tradizionale. Rispetto a quest’ultimo presenta però il vantaggio di una procedura automatica per la certificazione e rende sostanzialmente inutile l’intervento di intermediari come per esempio gli avvocati o i notai a garanzia dei contraenti.