La Corte di Giustizia Europea, chiamata ad esprimersi in occasione della vertenza tra la World Programming Limited e SAS, ha sancito un principio che si appresta a creare non pochi scossoni nell’ambito della normativa europea sul diritto d’autore nel mercato dei software.
Secondo la Corte, infatti, in Europa – diversamente da quanto accade negli USA – un software non è protetto da brevetto ma da copyright e questo significa che ad essere tutelato è il codice sorgente e non l’idea alla base del suo funzionamento!
La disputa tra le due aziende era nata, infatti, a seguito delle accuse di SAS relative alle funzionalità di un software prodotto dalla World Programming Limited; tale software, infatti, si sarebbe presentato come una vera e propria alternativa a SAS avente le medesime funzionalità e con quest’ultimo persino compatibile.
Al fine di realizzare il proprio software, tuttavia, la World Programming Limited non avrebbe in alcun modo avuto accesso al codice sorgente di SAS e la riproduzione delle funzionalità di quest’ultimo sarebbe avvenuta, pertanto, senza alcuna violazione del Copyright!
Secondo la Corte, infatti, ad essere tutelato dal diritto d’autore sarebbe soltanto il codice sorgente e non l’idea o le funzionalità di un programma.
Nella sentenza la Corte precisa che chiunque "acquista una licenza di un software – durante il dibattimento è emerso che la World Programming Limited ha regolarmente acquistato una licenza originale di SAS – ha il diritto di osservarlo, studiarlo e testarne le funzionalità al fine di determinare quali siano i principi di funzionamento di ogni elemento del programma".
Con questa sentenza (storica) l’UE, di fatto, dichiara legittima ogni operazione di reverse engineering sulla base dell’assunto che "accettare che la funzionalità di un programma informatico possa essere protetta dalle norme sul copyright significherebbe rendere possibile la monopolizzazione delle idee, a detrimento del progresso tecnologico e dello sviluppo industriale".