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E-commerce: guida completa agli aspetti burocratici, normativi e fiscali

In questa guida analizzeremo alcuni aspetti legali e fiscali relativi alla gestione di un negozio online.

Quando si decide di aprire un negozio on-line, infatti, non ci si dovrebbe preoccupare solo di questioni tecniche (importantissime, ovviamente) ma anche di molte altre questioni inerenti ad aspetti burocratici, legali e fiscali riguardanti la discisplina del commercio elettronico.

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Prima di entrare nel merito di questi aspetti, tuttavia, รจ bene porre alcune questioni preliminari di natura piรน generale riguardanti il commercio elettronico, le sue potenzialitร  e le sue criticitร .

Se avete deciso di aprire un e-commerce vi consiglio di mettervi comodi e a dedicare del tempo a questa guida. Ho raccolto per voi tutte le informazioni essenziali che ogni venditore online dovrebbe conoscere prima di avviare la propria attivitร , facilitando cosรฌ il vostro percorso verso il successo nel mondo del commercio digitale.

Indice

Introduzione

Perchรฉ l’e-commerce funziona?

Se avete deciso di aprire un e-commerce รจ perchรฉ sapete giร  che il commercio elettronico funziona e questo perchรฉ รจ comodo e conveniente.

E’ possibile comprare qualsiasi cosa senza uscire di casa, senza girovagare alla ricerca di un parcheggio, senza fare code alle casse. Ma non solo, col commercio elettronico รจ possibile accedere ad un magazzino di prodotti virtualmente sterminato (difficilmente nella realtร  รจ possibile avere una cosรฌ vasta scelta di prodotti) ed approfittare di prezzi particolarmente concorrenziali.

Ma andiamo per gradi e vediamo, in modo schematico, gli elementi di successo e quelli di criticitร  dello shopping on-line dal punto di vista sia del cliente che del venditore.

Fattori di successo e di criticitร  dal punto di vista del cliente

  • Elementi di successo
    • Possibilitร  di acquistare in ogni momento (24h, 7 giorni su 7)
    • Possibilitร  di scegliere ed acquistare senza uscire di casa
    • Risparmio di tempo (non si deve fare la strada per recarsi al punto vendita ne perdere tempo in coda alle casse)
    • Enorme possibilitร  di scelta all’interno di cataloghi prodotti davvero vastissimi e ricchi di prodotti introvabili o di nicchia
    • Risparmio economico (prezzi piu bassi e azzeramento dei costi legati agli spostamenti cioรจ carburante, parcheggi, pedaggi, ecc)
  • Elementi di criticitร 
    • Non si ha un contatto diretto col venditore
    • Non si ha un contatto fisico col bene che si acquista
    • Spesso si paga prima di avere il bene tra le mani (รจ determinante avere fiducia nei confronti di chi vende)

Gli elementi di criticitร  per il cliente, come vedremo, sono alla base di una serie di norme che vogliono, appunto, mitigare questi aspetti offrendo al cliente una adeguata tutela legale proprio perchรฉ l’acquisto si va a perfezionare in una situazione “particolare” (da remoto).

Fattori di successo e di criticitร  dal punto di vista del venditore

  • Fattori di successo
    • Minori costi rispetto ad uno store tradizionale (non si paga l’affitto del negozio, si necessita di meno personale, gestione ottimale del magazzino e delle scorte)
    • Maggiore efficenza rispetto ad uno store tradizionale (aperto 24h 7 giorni su 7, non esistono scioperi ne festivitร : il sistema di vendita e’ perennemente attivo anche a Natale e Ferragosto!)
    • Possibilitร  di vendere mediante dropshipping (senza cioรจ avere alcuna necessita di gestire un magazzino)
  • Fattori di criticitร 
    • Non tutti i clienti sono disposti a concludere transazioni on-line per paura di cadere vittima di truffe
    • Gestione di un rapporto regolato dalle norme sui contratti a distanza che offrono maggiori tutele agli acquirenti (tra cui, soprattutto, un diritto di recesso piuttosto rafforzato)
    • Gestione di grandi quantitร  dati personali dei clienti e conseguente obbligo di rispettare una serie di norme piuttosto stringenti in materia di sicurezza informatica e privacy
    • Gestione delle spedizioni e dei resi che necessitano di un efficiente sistema di logistica
    • L’utilizzo di una piattaforma di e-commerce necessita dell’assistenza di un esperto che sappia guidare il venditore nell’utilizzo delle funzionalitร  dello store e nella predisposizione delle giuste strategie di marketing on-line.

In linea di massima รจ possibile concludere che, tanto per il cliente che per il venditore i vantaggi sono senza dubbio superiori agli elementi di criticitร , tuttavia un’attenta analisi di questi ultimi puรฒ essere determinante nello studio di strategie di vendita on-line di successo. Soprattutto per quanto riguarda il venditore gli elementi di criticitร  dell’e-commerce sono spesso legati a fattori legali e fiscali, fattori che molto spesso vengono sottovalutati quando si decide di avviare un’attivitร  di vendita da remoto.

Consigli per creare un e-commerce di successo

  • Avere un sito effeciente e facile da usare
    Credo che questa sia la prima regola: se abbiamo un e-commerce sgangherato su un server poco affidabile non potremo certamente sperare di cavalcare l’onda del successo del commercio elettronico. Un sito web di qualitร , altamente usabile e performante รจ garanzia di successo in Rete (regola universale valida non solo per i siti di e-commerce).
  • Lavorare sul proprio Brand
    Lo dico da sempre: “La gente in Rete compra dai marchi di cui si fida”. Su Internet, ancora piรน che nel “mondo reale”, la popolaritร  del Brand รจ una chiave determinante per il successo di un’attivitร  di commercio elettronico (a confermarlo sono i dati di una recente rilevazione di Casaleggio e Associati che attribuisce al brand un peso del 49% tra i fattori determinanti di successo). Se la gente conosce il vostro brand sarร  portata a fidarsi di voi e non avrร  timore di incorrere in qualche brutta sorpresa.
  • Offrire una vasta scelta di prodotti
    Come detto, l’ampiezza della scelta รจ uno dei fattori chiave del successo dell’e-commerce. Gli utenti spesso vanno in Rete alla ricerca di prodotti che รจ difficile trovare sugli scaffali dei negozi e dei grandi magazini. Se avete intenzione di aprire una libreria on-line non pensate di poter lanciare il vostro business vendendo solo i best seller del momento! Avere un catalogo ampio e ricco di prodotti di nicchia puรฒ sicuramente risultare un fattore vincente all’interno di una strategia di vendita on-line.
  • Offrire prezzi concorrenziali
    Il fattore prezzo รจ determinante ed essere concorrenziali su Internet significa riuscire a confrontarsi con migliaia di altri store che vendono il nostro stesso prodotto. Il prezzo, in realtร , non รจ il vero elemento discriminante (conta molto di piรน il brand del venditore) ma รจ certamente un aspetto centrale di ogni processo di vendita.
  • Offrire un sistema di consegna efficente e rapido
    Se vendete dei prodotti avete bisogno di consegnarli ai vostri clienti. In questa fase รจ determinante garantire rapiditร , sicurezza e costi contenuti. Un efficente sistema di gestione del magazino merci e del processo di spedizione rappresentano due fasi determinanti per il successo di uno store on-line.
  • Offrire un servizio di assistenza pre e post vendita
    Lavorare in Rete non significa escludere il contatto coi clienti, anzi! Per vendere on-line รจ molto importante offrire un adeguato servizio di assistenza sia pre che post vendita in modo da garantire all’acquirente il giusto supporto durante le diverse fasi della sua esperienza di acquisto.
  • Avere un adeguato supporto fiscale e legale
    Come detto gli aspetti fiscali e legali delle vendite da remoto sono tutt’altro che marginali. Prima di avviare l’attivitร  di commercio elettronico, quindi, รจ bene avere una visione generale degli oneri e delle norme che si รจ chiamati a rispettare ed avere il supporto di professionisti adeguatamente formati sulle possibili problematiche di un’attivitร  di questo tipo (un commercialista per le queestioni fiscali, un avvocato per quelle legali).

Nel proseguo di questa guida cercherรฒ di fornirvi alcune informazioni preliminari sugli aspetti fiscali e legali connessi alla vendita online con particolare attenzione a contratti telematici (ed ai connessi obblighi informativi) e al diritto di recesso. L’ultima parte della guida riguarderร  la disciplina fiscale delle vendite online e la gestione dei dati personali degli utenti.

Differenti tipologie di negozi online

Sulla scia dei risultati sempre piรน eclatanti del commercio elettronico, sono sempre di piรน gli imprenditori che decidono di investire nel settore dell’e-commerce. Aprire un negozio online, tuttavia, non รจ solo una questione tecnica: in questa guida non affronteremo le problematiche relative alla programmazione di uno store online (qui su Mr. Webmaster potrete trovare tanti altri articoli sulla tematica) ma ci occuperemo, principalmente, di descrivere le incombenze di natura burocratica cui รจ necessario adempiere per essere in regola con la normativa italiana ed europea in tema di commercio elettronico nonchรฉ degli aspetti normativi e fiscali che regolano l’attivitร  di vendita on-line.

Aspetti burocratici, legali e fiscali del commercio elettronico

Scopo di questa guida, pertanto, sarร  quello di fornire una panoramica completa, e quanto piรน possibile dettagliata, di tutti gli aspetti burocratici e legali che l’aspirante imprenditore deve conoscere prima di avviare la propria attivitร  di commercio elettronico. Vendere on-line, infatti, non pone solo delle problematiche tecniche (creare il sito, trovare il giusto servizio di hosting, accettare pagamenti digitali, ecc.) o commerciali (gestire il magazzino, effettuare le spedizioni, ecc.) ma anche una serie di questioni che, in fase di start-up, vengono spesso sottovalutate o ignorate del tutto.

Cosa devo fare per aprire un e-commerce ed essere in regola? Quali obblighi impone la legge a chi vende online? Cos’รจ un contratto telematico e come funziona? Nel proseguo di questa guida cercheremo – appunto – di dare una risposta a tutte queste e ad altre domande.

Ma prima di entrare nel merito รจ importante qualche premessa: cosa s’intende per e-commerce? Quali tipologie di E-commerce esistono? Vediamolo insieme…

Cos’รจ l’E-commerce?

Il termine E-Commerce (o Ecommerce, senza trattino) รจ l’acronimo di Electronic Commerce (commercio elettronico) e consiste in una modalitร  di presentazione e di vendita di beni e/o servizi per il tramite della rete Internet, solitamente attraverso siti web creati ad hoc e dotati di apposite caratteristiche e funzionalitร  (come, ad esempio, il carrello della spesa o il sistema di pagamento elettronico).

Stando alla definizione contenuta nella Comunicazione della Commissione Europea COM(97) 157 del 15 aprile 1997, il commercio elettronico puรฒ comprendere differenti attivitร , tra cui:

  • commercializzazione di merci e servizi “tradizionali” per via elettronica;
  • distribuzione online di contenuti digitali (musica, video, software, ebook, ecc.);
  • effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, ecc.

Differenti tipologie di E-commerce

I negozi online possono essere classificati in diverse tipologie. Come vedremo tale classificazione รจ particolarmente rilevante in quanto incide su diversi aspetti di non poco conto.

Distinzione tra ecommerce B2B e B2C

Una prima distinzione fondamentale, perchรฉ rilevante in piรน occasioni in merito a questioni di carattere normativo, รจ la distinzione tra negozi B2B e B2C.

  • I primi (B2B) sono i negozi Business to Business, cioรจ gli e-commerce che gestiscono transazioni tra aziende e professionisti (sia chi vende che chi compra appartengono a queste categorie).
  • I secondi (B2C) sono i negozi Business to Consumer, dove, in pratica, le transazioni avvengono tra un’azienda o un professionista (chi vende) ed un consumatore (chi acquista).

Oltre a questi esistono anche i cosiddetti negozi C2C (Consumer to Consumer) come ad esempio i siti di annunci di vendita tra privati, ma tale tipologia esula dall’oggetto di questa nostra guida.

Tornano alla distinzione tra B2B e B2C, ai fini della legge applicabile รจ bene ricordare che รจ “consumatore” colui che agisce per scopi estranei alla sua attivitร  professionale (e, quindi, per soddisfare le esigenze della vita privata). Tale precisazione รจ molto importante in quanto le legge impone tutele particolari nei confronti del consumatore, tutele che รจ bene conoscere (e valutare attentamente) nel momento in cui ci si appresta ad aprire uno store online.

Una seconda classificazione degli e-commerce riguarda, invece, la tipologia di beni commercializzati per il tramite del negozio online.

  • E-commerce diretto – Il commercio elettronico diretto รจ quello finalizzato alla commercializzazione di beni digitali come, ad esempio, musica o ebook. Il commercio รจ detto “diretto” in quanto la transazione inizia e si conclude direttamente online essendo non indispensabile, ai fini della conclusione della transazione, l’intervento umano.
  • E-commerce indiretto – Si dice “indiretto” il commercio elettronico di beni e servizi tradizionali (si pensi ad esempio ad un negozio online che vende abbigliamento o ad una agenzia viaggi). In questo caso per la conclusione della transazione รจ indispensabile l’intervento umano in quanto un addetto dovrร  spedire la merce oppure adoperarsi per eseguire il servizio acquistato. In questo caso, quindi, la rete assolve solo alla funzione di vendita e non anche alle attivitร  a questa conseguenti.

Tali classificazioni, come giร  detto, non sono puramente formali ma incidono su aspetti sostanziali della materia. Nelle prossime lezioni di questa guida avremo modo di notare, infatti, come le distinzioni appena viste assumano importanza centrale in tematiche quali i diritti di informazione, il diritto di recesso e gli obblighi di fatturazione.

Avviare un’attivitร  di commercio elettronico

Cosa bisogna fare per aprire un e-commerce e iniziare a vendere online? E’ necessario avere una Partita IVA oppure รจ possibile farne a meno? Servono delle autorizzazioni specifiche? Ci sono obblighi particolari da assolvere? In questa lezione proveremo a rispondere a tutte queste domande cercando di fare chiarezza sugli aspetti preliminari al lancio di una nuova attivitร  di vendita online.

Vendite occasionali fino ad un massimo di 5.000 euro l’anno

Prima di affrontare la nostra analisi sulle incombenze burocratiche da compiere per l’apertura di un negozio online vero e proprio, dobbiamo ricordare che la normativa italiana prevede sia possibile esercitare libera attivitร  fino al tetto massimo di 5.000 euro l’anno di ricavi, mediante il rilascio di ricevute (soggette a ritenuta fiscale del 20%) con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera “i” del DPR 917 del 1986.

Tale norma, รจ bene chiarirlo, puรฒ essere applicabile a chi vende saltuariamente qualcosa su eBay o sfruttando qualche altro sito di annunci, ma difficilmente potrร  applicarsi validamente a chi desidera aprire un e-commerce vero e proprio. In tal caso, quindi, a prescindere dal volume d’affari, sarร  necessaria una partita IVA.

Cosa fare prima di poter iniziare a vendere on-line

Per prima cosa รจ bene chiarire che le incombenze che precedono l’avvio di un’attivitร  di commercio elettronico, diversamente da quello che molti potrebbero pensare, non sono cosรฌ diverse da quelle previste per l’apertura di un negozio fisico! รจ necessario, infatti, possedere una Partita IVA, essere iscritto al registro delle imprese, presentare al comune una denuncia di inizio attivitร  e cosรฌ via.

Ma andiamo con ordine e passiamo in rassegna, una ad una, le varie incombenze da adempiere se se desidera cimentarsi nella vendita online, distinguendo tra due ipotesi principali ovvero l’apertura di una nuova impresa piuttosto che l’utilizzo di un’impresa giร  esistente.

Creazione di una nuova impresa per la gestione di un e-commerce

Ovviamente si tratta dell’ipotesi piรน complessa in quando bisognerร  far fronte a numerose incombenze di natura burocratica.

La prima scelta da compiere sarร  relativa alla tipologia di impresa che si desidera costituire per la gestione del negozio online: impresa individuale oppure di tipo societario? Nel secondo caso, infatti, sarร  necessario innanzitutto ricorrere all’assistenza di un notaio per la costituzione della societร  (di recente l’ordinamento italiano ha introdotto un nuovo tipo di societร  di capitali – SRLS – per la costituzione della quale il notaio non รจ indispensabile).

Una volta costituita la societร  gli adempimenti da compiere non saranno differenti da quelli previsti per un’impresa individuale e cioรจ:

  • richiedere l’assegnazione della Partita IVA;
  • (se volete effettuare operazioni con l’estero) richiedere l’iscrizione nella banca dati del VIES (VAT Information Exchange System);
  • effettuare l’iscrizione al registro delle imprese della CCIAA e, contestualmente, ad altri enti come INPS e INAIL;
  • presentare la SCIA presso lo Sportello Unico per le Attivitร  Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attivitร 

E’ importante precisare che, per far fronte a tutti questi adempimenti, non devono piรน essere inviati moduli e documenti cartacei: dal 1 Aprile 2010 tutte le imprese, infatti, devono adottare la procedura di comunicazione unica “ComUnica” con la quale รจ possibile richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese inviando contemporaneamente i dati necessari per Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL nonchรฉ al SUAP (attraverso la Camera di Commercio territorialmente competente).

Di seguito alcune precisazioni circa le operazioni poco sopra elencate.

Richiesta di attribuzione Partita IVA

All’atto della richiesta della Partita IVA รจ necessaqrio indicare il codice attivitร  47.91.10 relativo al “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet”.

Per il commercio elettronico รจ necessario utilizzare, in sede di attribuzione della Partita IVA, i moduli AA7 (per le societร ) o AA9 (per le ditte individuali), dove dovranno essere specificati tutti i dati relativi al sito Web, tra cui indirizzo del sito, dati identificativi dell’Internet Service Provider, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico e numero di fax del gestore.

Iscrizione al VIES

E’ necessario compilare, in sede di dichiarazione di inizio attivitร , il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 o AA9.

La SCIA (MOD. COM. 6 Bis)

All’interno del modulo dovranno essere inserite alcune informazioni anagrafiche oltre all’indicazione del tipo di attivitร , l’ubicazione del deposito merci e la URL del sito web.

Oltre a queste “informazioni” รจ necessario dichiarare la sussistenza dei requisiti (requisiti di onorabilitร ) di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98, ossia di non essere fallito (o, se tale, di essere stato riabilitato) e di non aver subito alcuna delle condanne o delle misure di prevenzione indicate nella norma. Se l’e-commerce riguarda la vendita di prodotti alimentari, inoltre, รจ necessario che il richiedente dichiari di soddisfare alcuni requisti specifici (requisiti professionali):

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attivitร  di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attivitร  nel settore alimentare, in qualitร  di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualitร  di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
  • essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

In caso di problemi con la modulistica presentata, il Comune ha tempo 30 giorni per contattarvi, in mancanza vige la regola del silenzio assenso.

Trascorsi i 30 giorni, senza che sia pervenuta una comunicazione contraria da parte del Comune, sarร  necessario inoltrare copia del modulo COM. 6 Bis al Registro delle Imprese della CCIAA competente per la provincia; ad oggi non รจ possibile consegnare “a mano” copia del modello ma รจ necessario adempiere a tale obbligo in via telematica (normalmente questo aspetto รจ curato dal commercialista ma puรฒ anche essere fatto in prima persone qualora si disponga dell’abilitazione al servizio e di una firma digitale).

Categorie dispensate dalla presentazione della comunicazione di inizio attivitร 

Non tutte le attivitร  di commercio elettronico sono sottoposte all’obbligo di presentare la comunicazione di inizio attivitร  al Comune: in particolare sono esentati da questo obbligo coloro i quali intendono creare un attivitร  di commercio elettronico per la vendita delle proprie opere d’arte o di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa.

Avvio di un e-commerce da parte di un’azienda esistente

In questo caso le incombenze sono di gran lunga minori. Non sarร  necessario costituire la societร  ne richiedere partita IVA o iscrizioni a vari enti, in quanto tutte queste procedure sono giร  state fatte. Le uniche incombenze burocratiche preliminari al lancio di un negozio di commercio elettronico, quindi, saranno le seguenti:

  • aggiungere, alla propria partita IVA come attivitร  secondaria, il codice ATECO 47.91.10 (che, come abbiamo giร  visto, riguarda il “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet”);
  • comunicare i dati del sito web all’Agenzia delle Entrate;
  • (se volete effettuare operazioni con l’estero) richiedere l’iscrizione nella banca dati del VIES (VAT Information Exchange System);
  • comunicare alla CCIAA l’inizio della nuova attivitร  di vendita;
  • presentare la SCIA al SUAP del Comune nel quale si intende esercitare l’attivitร  di vendita.

I contratti telematici e la modalitร  point and click

Fino ad ora abbiamo visto quali sono gli adempimenti burocratici necessari per l’apertura di un e-commerce ed abbiamo potuto osservare come questi non siano cosรฌ differenti da quelli richiesti a chi apre una attivitร  di vendita sul territorio. Viceversa, da un punto di vista normativo, vedremo come il commercio elettronico possieda una disciplina normativa propria e ben diversa da quella che regola la vendita all’interno dei locali commerciali.

La vendita on-line, infatti, non solo rientra nella tipologia dei contratti a distanza ma possiede altresรฌ alcune peculiaritร  normativamente descritte dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societร  dell’informazione, in particolare il commercio elettronico”).

All’imprenditore che intende avviare la propria attivitร  nel settore dell’e-commerce รจ consigliabile prestare la dovuta attenzione a questi aspetti, in quanto, non secondari: la legge, infatti, prevede che il sito web riporti determinate informazioni, che la procedura d’acquisto funzioni in un certo modo, ecc. e prevede, altresรฌ, talune tutele nei confronti di una certa tipologia di acquirenti… insomma, prima di inaugurare il sito web รจ bene sapere quali sono le regole che il nostro negozio dovrร  rispettare per essere a norma ed evitare sanzioni.

Contratti elettronici a distanza (cd. Contratti telematici)

Ogni vendita online รจ frutto di un contratto, cioรจ di un accordo tra due parti (il venditore e l’acquirente) per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio a fronte di un esborso economico.

Chi desidera aprire un e-commerce, pertanto, deve necessariamente predisporre un contratto contenente una serie di clausole (le cosiddette condizioni generali di vendita o condizioni generali di contratto) volte a regolare i vari aspetti della transazione che si concluderร  per via telematica nel momento in cui il nostro utente cliccherร  sul bottone di inoltro dell’ordine.

Nel predisporre le condizioni generali di vendita รจ bene farsi assistere da un consulente legale, tuttavia c’รจ anche chi decide di fare da se, magari prendendo spunto da altri contratti trovati in Rete. In tal caso, ovviamente, รจ necessario informarsi molto bene sui vari aspetti che il nostro contratto dovrร  considerare e regolare, perchรฉ con la legge non si scherza!

Per prima cosa dobbiamo ricordare che la tipologia di contratto di nostro interesse prende il nome di contratto telematico o contratto elettronico a distanza. Le caratteristiche peculiare dei contratti telematici sono sostanzialmente due:

  • si tratta di contratti paperless, cioรจ stipulati attraverso strumenti elettronici e non mediante l’apposizione di una firma su un foglio di carta;
  • le parti che stipulano il contratto non si trovano contemporaneamente nello stesso luogo pertanto la manifestazione di volontร  dei soggetti coinvolti si verifica in luoghi e tempi differenti (le parti del contratto non si trovano simultaneamente nello stesso luogo).

I contratti elettronici a distanza possono essere conclusi in due modalitร  differenti: attraverso la tecnica cosiddetta del point and click oppure mediante l’apposizione di una firma digitale.

La tecnica del point and click per la stipula dei contratti telematici

Per quanto attiene al commercio elettronico, la modalitร  cui faremo riferimento รจ quella del Point and Click (la firma digitale รจ – attualmente – troppo complessa e non sufficientemente diffusa per adattarsi alle dinamiche degli acquisti online, soprattutto nel settore B2C).

Attraverso la modalitร  del point and click, il contratto viene stipulato mediante la compilazione di un modulo online ed il click sul pulsante di conferma dell’acquisto. Quello che si realizza, pertanto, รจ un “comportamento concludente”, cioรจ un attivitร  da cui traspare l’inequivocabile volontร  dell’utente di concludere il contratto. Tale modalitร  trova fondamento nell’art. 1350 c.c. che sancisce il principio della libertร  della forma (per la valida conclusione di un contratto, salvo casi particolari, la legge non impone alcuna forma tassativa essendo sufficiente la semplice manifestazione di volontร  delle parti).

Ai fini della validitร  dell’accordo รจ indispensabile che il venditore renda note all’acquirente, prima del click sul pulsante di inoltro dell’ordine, le clausole negoziali e le condizioni generali che regolano la vendita. Non รจ necessario che queste vengano riportate per esteso nella pagina in cui si trova il bottone di conferma, essendo sufficiente un avviso con un link verso la pagina che le contiene, ad esempio:

Cliccando sul pulsante il cliente dichiara di accettare le condizioni generali di contratto disponibili a questa pagina (link).

Meglio ancora se l’avviso รจ accompagnato da un controllo (ad esempio un checkbox) dove l’utente dichiara, mettendo la spunta sull’apposita casella di conferma, di aver preso visione di tali condizioni generali.

Ovviamente tali avvisi, per essere considerati validi, devono essere posti prima del pulsante di acquisto (e non dopo!) e devono essere sufficientemente evidenti perchรฉ un utente, dotato di una normale diligenza, li possa vedere.

Click con obbligo di pagare

Affinchรฉ il semplice click sia idoneo a suggellare la conclusione del contratto, tuttavia, รจ indispensabile che l’acquirente abbia piena consapevolezza del vincolo che da tale azione scaturirร .

In pratica, il cliente deve essere messo nelle condizioni di capire, senza il rischio di equivoci, che la pressione del pulsante non lo porterร  in un’altra pagina informativa, ma comporterร  la conclusione del contratto con il conseguente “obbligo di pagare”.

A tal fine รจ indispensabile che il pulsante di inoltro dell’ordine sia accompagnato da una formula inequivocabile (e molto ben visibile!) come, ad esempio:

Cliccando sul pulsante il cliente dichiara di voler procedere con l'acquisto con obbligo di pagamento

E’ fondamentale, quindi, che l’utente abbia la chiara percezione del significato del click che si appresta a compiere.

Condizioni generali di vendita e clausole vessatorie

Alla precedente lezione abbiamo visto cosa s’intende per contratto telematico ed in che modo puรฒ essere validamente stipulato attraverso un semplice click. In questa lezione vedremo in che modo vengono definite le clausole contrattuali, qual’รจ il loro contenuto e quali limiti sono posti dall’ordinamento in merito alla loro validitร .

Le condizioni generali di vendita

Il titolare del negozio online รจ tenuto a predisporre le clausole contrattuali che regoleranno la transazione. Tali clausole prendono il nome di condizioni generali di vendita.

Le condizioni generali di vendita rappresentano una forma generalizzata di contrattazione senza trattativa: le parti, infatti, non si accordano per la definizione in comune delle clausole contrattuali, in quanto queste sono predisposte in via esclusiva dalla parte proponente (con una serie di conseguenze che vedremo tra poco).

In linea di massima possiamo riassumere schematicamente il contenuto delle condizioni generali di vendita, le quali dovranno includere taluni elementi, come:

  • dati identificativi del venditore;
  • descrizione della merce o del servizio;
  • indicazione dei prezzi e delle tariffe nonchรฉ delle eventuali spese di spedizione e di eventuali oneri accessori;
  • termini e modalitร  di pagamento;
  • data e modalitร  di consegna della merce o di esecuzione del servizio;
  • informazioni circa la garanzia legale ed eventuali garanzie accessorie;
  • informazioni circa il diritto di recesso;
  • informazioni circa l’assistenza post-vendita;
  • strumenti di composizione delle controversie.

Circa il contenuto contrattuale rinviamo il lettore alla lettura della prossima lezione dedicata agli obblighi informativi previsti dalla legge a tutela del consumatore, essendo tali obblighi fonte autorevole cui attenersi per la scrupolosa redazione delle clausole generali di vendita.

L’asimmetria contrattuale

Come giร  accennato, il contratto che regola la vendita di un bene attraverso un sito di e-commerce viene predisposto dal venditore e, solitamente, non รจ modificabile ne puรฒ essere oggetto di negoziazione da parte dell’acquirente. Si verifica, pertanto, una situazione asimmetrica (cd. asimmetria contrattuale) in cui il contenuto contrattuale รจ predisposto da uno solo dei contraenti, mentre l’altro puรฒ solo aderirvi.

Il nostro ordinamento ammette pacificamente la validitร  di questa tipologia di contratti ma, al fine di attenuare la posizione di svantaggio della parte aderente, ha previsto una disciplina particolare per le cosiddette clausole vessatorie, quelle clausole contrattuali, cioรจ, che alterano l’equilibrio contrattuale a vantaggio del predisponente (si pensi, ad esempio, alle clausole che escludono o limitano la responsabilitร  del venditore).

Le clausole vessatorie

In merito a tali clausole, il Codice Civile (art. 1341 c.c.) stabilisce che:

non hanno effetto, se non specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilitร , facoltร  di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltร  di opporre eccezioni, restrizioni alla libertร  contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autoritร  giudiziaria“.

Trattandosi di contratto telematico, la questione della validitร  delle clausole vessatorie si pone come particolarmente spinosa ed รจ necessario segnalare come, sul tema, non vi sia unanimitร  di opinioni in dottrina. Se le ipotesi di vincolare la validitร  di tali clausole all’apposizione della firma digitale o all’invio di un fax con firma autografa appaiono, ad avviso di chi scrive, decisamente eccessive, allo stesso tempo devono essere considerate e messe in atto valide soluzioni atte a garantire una reale conoscenza e consapevolezza della parte aderente, come:

  • la predisposizione, all’interno del processo di acquisto on-line, di una specifica schermata del sito in cui le clausole vessatorie siano rese particolarmente evidenti;
  • la predisposizione di un “secondo click” per la specifica approvazione di tali clausole.

Ad esempio, si potrebbe predisporre una seconda casella di conferma (ulteriore a quella che abbiamo giร  visto in uno degli esempi della lezione precedente) dove l’utente dichiara di accettare esplicitamente le clausole vessatorie. Il testo che accompagna la casella di conferma potrebbe essere qualcosa del genere:

Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato integralmente il contenuto delle clausole 1, 2, 3, 4, 5

E’ appena il caso di ricordare che questo tipo di dichiarazione deve contenere l’elenco esatto di tutte la clausole vessatorie per le quali รจ richiesta l’accettazione esplicita.

Obblighi informativi a tutela del consumatore

Al fine di ristabilire un certo equilibrio tra il venditore e la parte aderente (che, come abbiamo visto, รจ la parte “debole” di questo tipo di rapporto contrattuale), il legislatore ha previsto una serie di obblighi di natura informativa in capo al venditore.

L’obiettivo perseguito dal legislatore (attraverso una serie di interventi normativi tra cui il giร  citato D.Lgs 70/2003 e il cosiddetto Codice del consumo emanato con il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) รจ quello di garantire il diritto del consumatore ad essere adeguatamente informato e, pertanto, che l’acquisto online avvenga in modo consapevole e ponderato.

Ma in cosa consistono gli obblighi di natura informativa posti in capo a chi gestisce un e-commerce?

Obblighi informativi circa l’identitร  del venditore online

Una prima serie di obblighi รจ sancita all’interno del D.Lgs 70/2003 il quale prevede – a norma dell’art. 7 – che il titolare di un negozio online รจ tenuto a soddisfare il diritto di informazione dei terzi circa la sua identitร . In altre parole chi acquista deve avere tutte le informazioni necessarie a poter identificare il venditore.

In base a tale obbligo รจ indispensabile esporre sul sito una serie di dati e informazioni, tra cui:

  • Nome, denominazione o ragione sociale del venditore;
  • domicilio e sede legale;
  • contatti (posta elettronica, modulo di contatto e/o telefono);
  • numero di iscrizione al repertorio delle attivitร  economiche, REA o registro imprese;
  • eventuale ordine professionale e numero di iscrizione presso cui il prestatore รจ iscritto;
  • (solo in caso di prestazioni professionali) titolo professionale e Stato membro in cui รจ stato rilasciato;
  • numero di Partita IVA;

Agli obblighi appena elencati il Codice Civile – art. 2250 comma 7 – ne aggiunge altri qualora il sito web sia gestito da una societร  di capitali, la quale dovrร  altresรฌ indicare:

  • il capitale sociale versato ed esistente alla data dell’ultimo bilancio;
  • l’eventuale stato di messa in liquidazione;
  • l’eventuale esistenza di un socio unico.

Obblighi informativi nelle vendite a distanza

Numerosi obblighi informativi sono previsti dal Codice del Consumo il quale prevede una serie di oneri validi per tutte le vendite a distanza, quindi non solo per l’e-commerce.

Una prima serie di obblighi รจ sancita dall’art. 52 comma 1 del Codice del consumo, il quale prevede l’obbligo di informare il potenziale acquirente circa:

  • identitร  del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;
  • caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  • prezzo del bene o del servizio (comprensivo di tasse e imposte);
  • spese di consegna;
  • modalitร  del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  • esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;
  • modalitร  e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  • costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando รจ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  • durata della validitร  dell’offerta e del prezzo;
  • durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Ulteriori obblighi sono previsti dall’art. 53, il quale prevede che debbano essere fornite al consumatore:

  • le informazioni circa le condizioni e le modalitร  di esercizio del diritto di recesso;
  • l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puรฒ presentare reclami;
  • le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  • le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

Affinchรฉ l’obbligo risulti validamente assolto รจ indispensabile che tali informazioni siano fornite al potenziale acquirente:

  • in un momento precedente a quello della conclusione del contratto a distanza (quindi, nel caso dell’e-commerce, prima che l’utente prema sul pulsante “Acquista”);
  • in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtร .

Obblighi informativi specifici per il commercio elettronico

Oltre agli obblighi informativi circa l’identitร  del venditore, il D.Lgs 70/2003 prevede altri oneri specifici a carico del gestore di un negozio online.

L’art. 12 del D.Lgs 70/2003 prevede, infatti, che il venditore sia tenuto a comunicare agli utenti del sito web:

  • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  • il modo in cui il contratto concluso sarร  archiviato e le relative modalitร  di accesso;
  • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere eventuali errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine;
  • gli eventuali codici di condotta cui aderisce il venditore;
  • eventuali altre lingue (oltre all’italiano) disponibili per concludere il contratto;
  • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

E’ altresรฌ previsto, artt. 12 e 13 D.Lgs 70/2003, che il venditore:

  • offra all’acquirente la possibilitร  di stampare e/o archiviare le clausole e le condizioni generali del contratto;
  • invii, subito dopo l’inoltro dell’ordine, una ricevuta elettronica (solitamente via email) contenente il riepilogo dei beni o dei servizi acquistati, del loro prezzo, di eventuali spese di consegna nonchรฉ delle condizioni generali e particolari che disciplinano la vendita.

Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta (oltre ad altre conseguenze che vedremo nella prossima lezione quando parleremo di diritto di recesso e salvo che il fatto costituisca reato) il rischio di vedersi infliggere sanzioni pecuniarie.

  • il mancato rispetto delle previsioni in materia di contratti a distanza รจ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 5.165 Euro (art. 62 Codice del Consumo);
  • la mancata indicazione sul sito web aziendale delle informazioni generali obbligatorie previste dal D.Lgs. 70/2003 รจ punita con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro (art. 20 D.Lgs. 70/2003).

Il diritto di recesso del consumatore

Un altro aspetto importante cui l’aspirante imprenditore dell’e-commerce dovrebbe prestare la dovuta attenzione รจ la disciplina del diritto di recesso, cioรจ la possibilitร  offerta ad una certa tipologia di clienti, di “ripensare” all’acquisto fatto online.

Considerata la particolare natura del commercio elettronico (sottospecie della piรน generale categoria dei contratti a distanza), il legislatore ha voluto rafforzare la tutela del consumatore (parliamo quindi di B2C) offrendo a quest’ultimo il cosiddetto ius poenitendi, cioรจ il diritto di ripensamento circa il negozio stipulato.

Questo diritto รจ sancito nell’art. 64 del Codice del Consumo, il quale prevede, per tutti i contratti a distanza, che il consumatore abbia diritto di recedere “senza alcuna penalitร  e senza specificarne il motivo” entro il termine di 10 giorni, termine successivamente esteso a 14 giorni dal D.Lgs 21/2014 (in attuazione alla direttiva 2011/83/UE).

Ai fini della decorrenza di tale termine di 14 giorni รจ necessario distinguere tra la vendita di beni o di servizi:

  • vendita di beni – il termine decorre dal giorno del ricevimento dei beni da parte del consumatore, qualora siano stati adempiuti gli obblighi informativi ex art 52 cod. cons. o dal giorno in cui questi siano stati soddisfatti, qualora ciรฒ avvenga dopo la conclusione del contratto;
  • vendita di servizi – il termine decorre dal giorno in cui il contratto รจ stato concluso o in cui siano stati adempiuti gli obblighi informativi, qualora ciรฒ avvenga dopo la conclusione del contratto, salvo che non sia giร  iniziata l’erogazione del servizio.

Il termine per l’esercizio del diritto di recesso รจ esteso a 12 mesi qualora il venditore non abbia adempiuto agli obblighi informativi o abbia fornito informazioni incomplete (il termine decorre sempre, per i beni, dal giorno del ricevimento e per i servizi dal giorno della conclusione del contratto).

Il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso รจ tenuto a:

  • darne comunicazione al venditore in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  • nel caso di acquisto di beni e qualora questi siano giร  stati consegnati, a restituirli – integri e adeguatamente conservati – al venditore nei modi e nei tempi stabiliti nel contratto (il termine per la restituzione non puรฒ essere inferiore a 10 giorni lavorativi).

La legge prevede, infine, che il venditore รจ tenuto a rimborsare l’acquirente che ha esercitato il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dal ricevimento della raccomandata o, nel caso vi sia stata consegna di beni, entro il giorno di restituzione di questi ultimi. Importante precisare che dovranno essere rimborsate dal venditore, oltre al costo della merce, anche le eventuali spese di spedizione, mentre sono a carico dell’acquirente le eventuali spese per la restituzione.

Sono nulle le eventuali clausole contrattuali volte ad escludere o limitare il diritto di recesso del consumatore.

Limitazioni al diritto di recesso del consumatore

Il diritto di recesso del consumatore, ovviamente, non รจ illimitato ma patisce delle eccezioni. Lo ius poenitendi, infatti, non รจ applicabile nei contratti, conclusi a distanza, che abbiano ad oggetto:

  • servizi finanziari;
  • fornitura di prodotti alimentari;
  • costruzione, vendita o locazione di immobili;
  • giornali, periodici o riviste;
  • scommesse o lotterie;
  • beni confezionati su misura o personalizzati;
  • beni o servizi il cui prezzo รจ legato a fluttuazione dei tassi del mercato finanziario non controllabile dal venditore;
  • prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore.

Salvo diverso accordo delle parti, inoltre, il recesso รจ escluso per tutti quei servizi che prima della scadenza del termine (14 giorni) siano stati giร  eseguiti con il consenso del consumatore.

Diritto di recesso nel B2B

Le garanzie previste dal Codice del Consumo non sono riconosciute all’acquirente che opera in ambito professionale: salvo diversi accordi contrattuali tra le parti, quindi, al professionista o l’azienda che acquista un prodotto o un servizio on-line non รจ riconosciuto nessun diritto di ripensamento. In altre parole, mentre al consumatore รจ data la possibilitร  di cambiare idea, al professionista no.

La garanzia di conformitร 

Un’altra tutela che il Codice del Consumo riconosce al consumatore รจ la cosiddetta garanzia legale (o garanzia di conformitร ) la quale impone al venditore di consegnare all’acquirente beni conformi al contratto di vendita.

Un bene รจ “conforme” quando:

  • รจ idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  • corrisponde alla descrizione fatta dal venditore;
  • possiede le qualitร  indicate dal venditore nonchรฉ quelle abituali per beni dello stesso tipo;
  • รจ idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore se questi lo ha portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.

Diritti del consumatore in caso di bene non conforme

Se il bene ha dei difetti e/o non possiede queste caratteristiche, il consumatore รจ tutelato dalla garanzia di legge la quale gli da diritto di chiederne, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione.

Qualora ciรฒ sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore o qualora quest’ultimo non vi abbia provveduto entro un termine congruo, รจ facoltร  dell’acquirente richiedere una riduzione del prezzo pattuito o la risoluzione del contratto (quando il difetto รจ lieve non รจ possibile chiedere la risoluzione ma solo la riduzione del prezzo).

Il venditore รจ tenuto a provvedere alla riparazione o alla sostituzione del bene ma puรฒ proporre soluzioni alternative all’acquirente che puรฒ decidere se accettarle o meno.

Denuncia del difetto del bene acquistato on-line

Ai fini della garanzia legale, il difetto deve:

  • manifestarsi entro due anni dalla consegna del bene;
  • essere segnalato al venditore entro due mesi dalla sua scoperta (non รจ necessario se il venditore ha riconosciuto il difetto o lo ha occultato).

I difetti che si manifestano nei primi sei mesi si ritiene fossero esistenti giร  al momento della consegna, salvo che il venditore riesca a dimostrare il contrario.

Obblighi informativi del venditore on-line

Il venditore รจ tenuto a segnalare all’acquirente l’esistenza della garanzia legale (e di eventuali garanzie ulteriori, qualora previste) precisando, in modo chiaro e comprensibile:

  • l’oggetto della garanzia;
  • gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia;
  • il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi offre la garanzia.

Nullitร  dei patti di esclusione o limitazione della garanzia legale

La garanzia legale รจ sempre dovuta al consumatore: eventuali clausole di limitazione e/o esclusione sono nulle e pertanto รจ come se non fossero state apposte.

Garanzia legale nel B2B

Nelle transazioni tra professionisti non si applicano le tutele previste dal Codice del Consumo in tema di garanzia legale di conformitร . Tuttavia, il Codice Civile (artt. 1490 c.c. e ss.) prevede che il venditore debba comunque garantire l’acquirente che il bene:

  • non abbia vizi (cioรจ sia privo di difetti che lo renderebbero inidoneo all’uso o ne diminuirebbero il valore);
  • abbia le qualitร  promesse dal venditore;
  • abbia le qualitร  essenziali per l’uso cui รจ destinato.

Il Codice Civile, in caso di bene viziato o privo delle qualitร  promesse o essenziali all’uso, prevede che l’acquirente possa richiedere (a propria scelta):

  • la diminuzione del prezzo;
  • la risoluzione del contratto (che comporta la restituzione del bene e il conseguente rimborso del prezzo pagato).

L’acquirente puรฒ sempre agire contro il venditore per ottenere il risarcimento di eventuali danni patiti.

La garanzia dei vizi dura un anno (e non due) e decade se il vizio non viene segnalato al venditore entro 8 giorni dalla sua scoperta.

Foro competente e legge applicabile in caso di controversie relative ad un acquisto on-line

Se, a seguito di una transazione online, dovessero sorgere problemi e le parti non riuscissero a comporre amichevolmente la controversia, chi sarร  il giudice competente a decidere le sorti della vicenda? E se le parti in causa fossero di nazioni diversi quale sarร  la legge applicabile?

Considerate le controversie che potrebbero scaturire coi fruitori dell’e-commerce ed il carattere transnazionale della Rete, pertanto, si rendono opportune alcune riflessioni circa i criteri per l’individuazione dell’autoritร  competente e della legge applicabile a eventuali liti.

Ad alcuni la questione potrebbe sembrare di poca importanza, ma in realtร  non รจ cosรฌ. Facciamo un esempio: se la sede della nostra azienda si trova a Milano ed il nostro cliente, con cui siamo in lite, si trova a Madrid, a quale tribunale spetterร  la competenza di decidere la causa? A quello di Milano o a quello di Madrid? E quale legge verrร  applicata? Quella italiana o quella spagnola?

E’ evidente che per noi (venditore) sarebbe molto piรน comodo il tribunale di Milano, mentre per il nostro cliente quello di Madrid. Allo stesso tempo, probabilmente, la nostra preferenza sarร  per l’applicazione della legge italiana mentre quella del nostro cliente sarร  la legge spagnola. Tuttavia la legge non puรฒ accontentare entrambi e deve decidere, nel modo che vedremo tra poco, a chi accollare i costi, i fastidi, i rischi e le perdite di tempo di cause in tribunali lontani, magari stranieri.

Ai fini dell’individuazione del giudice competente bisogna distinguere, innanzitutto, se il cliente รจ un’azienda/professionista (B2B) o un consumatore (B2C).

Controversie con un acquirente che agisce per scopi professionali (B2B)

Vige ampia libertร  per le parti:

  • foro competente: l’art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012 riconosce il principio di libertร  di scelta alle parti che possono stabilire il foro competente in via convenzionale;
  • legge applicabile: a norma di quanto previsto dall’art. 4 lett. e del D.lgs. 70/2003 “รจ facoltร  delle parti scegliere la legge applicabile al loro contratto”.

Nei contratti tra professionisti, quindi, sono pienamente legittime le previsioni, incluse all’interno di un contratto online, contemplanti la determinazione del foro competente e della legislazione nazionale applicabile al contratto.

In mancanza di esplicita previsione contrattuale:

  • foro competente: la competenza territoriale spetta al giudice dello stato ove il convenuto ha il suo domicilio;
  • legge applicabile: si applicherร  la legge ove ha sede rispettivamente l’impresa venditrice (in caso di vendita di beni) o il prestatore di servizi (in caso di vendita di servizi).

Controversie con un acquirente consumatore (B2C)

La questione รจ assai piรน complicata quando l’acquirente รจ un consumatore. In questo caso, infatti, la regole che sanciscono la libertร  di scelta delle parti, nel definire la legge applicabile ed il foro competente, non sono applicabili.

Foro competente nelle transazioni B2C

Per identificare il giudice competente nei rapporti B2C bisogna distinguere a seconda che il consumatore rivesta il ruolo di attore o convenuto (l’attore รจ il soggetto attivo della causa, cioรจ colui che prende l’iniziativa di agire in sede giudiziaria; il convenuto, viceversa, รจ il soggetto passivo, cioรจ colui che รจ chiamato a difendersi).

  • Il consumatore agisce in giudizio contro il venditore: il consumatore nelle vesti di attore della causa, a norma di quanto previsto dell’art. 16 del Regolamento CE n. 44/2001, ha la facoltร  di scegliere dove citare il venditore, scegliendo tra: Al consumatore, in altre parole, รจ data la facoltร  di scegliere il giudice a lui piรน conveniente.
    • il Giudice del luogo dello Stato membro in cui egli รจ domiciliato (c.d. foro del consumatore);
    • oppure quello del luogo in cui รจ domiciliato il convenuto.
  • Il consumatore viene convenuto in giudizio dal venditore: l’art. 16 del Regolamento CE n. 44/2001 prevede, altresรฌ, che il consumatore puรฒ essere citato in giudizio solo ed esclusivamente davanti ai Giudici dello Stato membro in cui รจ domiciliato.

Per quanto attiene alle transazioni nazionali, i principi enunciati sono i medesimi previsti in sede europea. L’art. 63 del Codice del Consumo, infatti, prevede che per tutte le controversie civili relative alla conclusione di contratti a distanza รจ competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Volendo sintetizzare possiamo affermare che, per tutte le eventuali controversie, il consumatore non sarร  tenuto a recarsi in un’altra cittร  o in un altro Stato, ma potrร  sempre rivolgersi al Tribunale o al Giudice di pace del luogo nel quale risiede o ha domicilio.

Questo principio รจ un’ulteriore forma di rafforzamento della posizione del consumatore il quale, come piรน volte ricordato nelle varie lezioni di questa guida, รจ considerato la parte debole del rapporto contrattuale.

E’ importante precisare che sono considerate vessatorie le eventuali clausole contrattuali che stabiliscono come sede del foro competente una localitร  diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore! Eventuali deroghe alle regole sopra esposte possono essere stabilite tra le parti solo per iscritto e solamente dopo al sorgere della controversia (non prima!).

Legge applicabile nelle controversie B2C tra soggetti di diversi stati

Per quanto riguarda la legge applicabile nelle transazioni online, il Regolamento CE n. 593/2008 (armonizzato con la direttiva 2011/83/UE) prevede che i contratti conclusi dal consumatore siano sottoposti alla legge del paese nel quale quest’ultimo ha la sua residenza abituale.

Anche nei rapporti B2C, le parti hanno facoltร  di scegliere la legge applicabile (quindi possono parzialmente derogare alla regola generale appena esposta) ma il consumatore non puรฒ essere privato della protezione assicuratagli dalle disposizioni inderogabili della legge del luogo si sua residenza.

Disciplina fiscale del commercio elettronico

In che modo devono essere certificati i corrispettivi generati attraverso le transazioni online? A fronte di un acquisto deve essere emessa fattura, ricevuta o scontrino fiscale? Anche dal punto di vista della disciplina fiscale, l’e-commerce possiede alcune caratteristiche peculiari che l’aspirante imprenditore รจ tenuto a conoscere.

Per descrivere il trattamento fiscale del commercio elettronico รจ indispensabile effettuare una serie di distinzioni:

  • tipologia della transazione: la disciplina fiscale varia a seconda che il negozio online effettui il commercio di contenuti digitali (ad esempio il download di file musicali o video) oppure di beni tradizionali;
  • tipologia dell’acquirente: come piรน volte notato nel corso della nostra guida, รจ determinante distinguere le transazioni a seconda che l’acquirente sia un consumatore o un professionista;
  • paese di destinazione: il trattamento varia a seconda che l’acquirente sia residente in Italia, in un altro Stato UE oppure Extra UE.

La disciplina fiscale delle vendite online รจ, purtroppo, assai complessa ed articolata e per una adeguata comprensione รจ indispensabile rivolgersi ad un professionista, tuttavia, nel limite del possibile, cercheremo di schematizzare le diverse situazioni in modo da consentirne la comprensione anche ai non addetti ai lavori.

Vendita di prodotti digitali (e-commerce diretto)

Ai fini IVA, le operazioni di cessione per via telematica di beni digitali, sia nei confronti di consumatori finali (B2C), che nei confronti di operatori economici (B2B), sono considerate prestazioni di servizi e, come tali, sempre soggette all’emissione della fattura. E’ tuttavia necessario distinguere diverse casistiche:

  • Acquisto effettuato da un consumatore italiano o di altro paese UE: in tal caso il servizio si considera effettuato in Italia e, pertanto, si emette fattura comprensiva dell’aliquota IVA ordinaria;
  • Acquisto effettuato da un consumatore extra UE: Il servizio si considera effettuato nel paese del committente, pertanto si dovrร  emettere fattura senza applicazione dell’IVA italiana (indicando in fattura la seguente nota: “Operazione non soggetta ad IVA, articolo 7 septies, lett. i, DPR n. 633/1972”).
  • Acquisto effettuato da un’azienda o un professionista italiano: si emette una normale fattura con IVA;
  • Acquisto effettuato da un’azienda o un professionista di altro paese UE: si emette fattura senza applicazione dell’IVA indicando nella stessa fattura la seguente nota: “Operazione in inversione contabile articolo 7-ter, comma 1, lett. a, Dpr 633/1972”).
  • Acquisto effettuato da un’azienda o un professionista extra UE: si emette fattura senza applicazione dell’IVA indicando nella stessa fattura la seguente nota: “Operazione non soggetta articolo 7-ter, comma 1, lett. a, DPR 633/1972”).

Vendita di prodotti “fisici” (e-commerce indiretto)

La vendita avviene tramite un canale telematico ma l’oggetto della transazione รจ un bene materiale, di tipo tradizionale che deve essere fisicamente consegnato al cliente.

Per conoscere il trattamento fiscale delle transazioni di questo tipo รจ necessario distinguere tra diverse casistiche, alcune delle quali molto articolate.

La situazione, fortunatamente, non รจ particolarmente complessa per le vendite effettuate in Italia:

  • Acquisto effettuato da un consumatore italiano: le transazioni sono assoggettate al regime previsto per le vendite per corrispondenza e, pertanto, si รจ esonerati dall’obbligo di fatturazione e certificazione; in altre parole, il venditore non ha l’obbligo di emettere fattura, ricevuta o scontrino a meno che ciรฒ non sia esplicitamente richiesto dell’acquirente al momento dell’acquisto (il venditore sarร  tenuto, tuttavia, ad annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, IVA compresa, nel registro dei corrispettivi).
  • Acquisto effettuato da un’azienda o un professionista italiano: si emette una normale fattura con IVA;

Molto piรน complicate le casistiche riguardanti le vendite online di beni materiali diretti all’estero. In questo caso sono opportune ulteriori distinzioni.

Vendite on-line effettuate verso soggetti residenti in altri Stati UE

Anche in questo caso occorre distinguere a seconda che l’operazione riguardi un privato consumatore o un professionista.

  • Acquisto effettuato da un consumatore di altro paese UE: gli obblighi del venditore variano a seconda che abbia raggiunto, o meno, la cosiddetta “soglia”, cioรจ un limite (compreso tra 35 mila e 100 mila Euro) che puรฒ essere stabilito da ciascuna paese membro. Nel caso si tratti di operazione “sotto soglia” si applicano le stesse regole viste per gli acquisti effettuati da consumatori italiani, viceversa (operazioni “sopra soglia”) dovranno essere adempiuti specifici obblighi che prevedono l’accreditamento ai fini IVA nel paese UE interessato e l’emissione di una duplice fattura (una, per l’Italia, non imponibile IVA e l’altra, valida per lo specifico paese UE, con applicazione dell’aliquota prevista).
  • Acquisto effettuato da un’azienda o un professionista di altro paese UE: quella che si configura รจ un’operazione intracomunitaria e si applicheranno le disposizioni previste dal D.L. n. 331/93. In particolare, l’operazione sarร  da considerarsi non imponibile IVA pertanto il cedente emetterร  fattura non applicando l’imposta (ma indicando che si tratta di operazione non imponibile ex art.41, D.L. n.331/93). Viceversa, l’acquirente effettuerร  un acquisto intracomunitario nel Paese di destinazione del bene, assoggettando l’operazione ad IVA mediante il meccanismo del reverse charge. Sia il cedente che il cessionario compileranno il modello Intrastat.

Vendite on-line effettuate verso soggetti extra UE

Nell’ipotesi in cui la cessione avvenga nei confronti di soggetti residenti in Paesi extra-UE, sia che si tratti di consumatori che di acquirenti professionali, si configurerร  sempre un’operazione di cessione all’esportazione ex art.8, co.1, lett. a, DPR n.633/72.

Il venditore, pertanto, dovrร  emettere fattura non imponibile IVA ex. art. 8 del D.P.R. n. 633/72 e dovrร  presentare apposita dichiarazione in dogana (per acquisire il cosiddetto “visto uscire”).

La tutela della privacy nel commercio elettronico

Un ulteriore aspetto da tenere in debita considerazione, quando si decide di lanciare un’attivitร  di commercio elettronico, riguarda la tutela dei dati personali degli utenti del sito web. Attraverso la piattaforma di e-commerce, infatti, l’imprenditore acquisisce una serie di informazioni circa le persone che utilizzano il sito effettuando cosรฌ un trattamento di dati personali du cui gli interessati devono essere edotti.

Le modalitร  con cui effettuare tale trattamento sono descritte all’interno del cosiddetto Codice della Privacy (introdotto col D.Lgs 196/2003) il quale prevede, innanzitutto, che venga fornita all’utente una dettagliata informativa circa il trattamento dei dati personali.

All’atto della compilazione del modulo di registrazione al sito o del formulario d’acquisto, pertanto, l’utente dovrร  essere debitamente informato circa il trattamento dei suoi dati personali e dovrร  prestare il relativo consenso. E’ frequente, a tal scopo, mostrare a video appositi avvisi. Ad esempio:

Inoltrando l'ordine d'acquisto l'utente dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy (link) e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L’informativa sul trattamento dei dati personali

A norma dell’art. 13 del Codice della Privacy, l’informativa deve avere un contenuto minimo tassativo. In particolar modo l’informativa deve indicare:

  • tipologia dei dati raccolti;
  • finalitร  del trattamento;
  • modalitร  del trattamento;
  • natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati;
  • soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirvi a conoscenza;
  • diritti dell’interessato circa l’accesso e la modifica dei dati che lo riguardano, nonchรฉ di opporsi al loro trattamento;
  • estremi identificativi del titolare del trattamento e della persona responsabile.

Attivitร  di profilazione nell’e-commerce

Qualora il venditore intenda utilizzare i dati acquisiti per tracciare i profili degli utenti nonchรฉ per identificare le loro abitudini o scelte d’acquisto (attivitร  cosiddetta di profilazione), dovrร  darne esplicita comunicazione all’utente chiedendo, contestualmente, il suo esplicito consenso.

Di solito la finalitร  della profilazione consiste nel fornire all’utente contenuti pubblicitari/promozionali in linea con le sue preferenze. Nel caso dell’e-commerce, il titolare del negozio online potrebbe suddividere gli utenti in diversi gruppi cui inviare comunicazioni mirate in base ai loro gusti ed alle loro attitudini d’acquisto (ad esempio, un negozio online di prodotti alimentari potrebbe creare un gruppo di utenti interessati ad una dieta vegana cui proporre cibi adeguati, piuttosto che un gruppo di amanti della carne bovina cui proporre bistecche ad un prezzo scontato).

E’ importante ricordare che l’attivitร  di profilazione – in quanto piuttosto “aggressiva” nei confronti della privacy degli utenti – รจ soggetta all’obbligo preventivo di notificazione al Garante della Privacy, questo significa che l’attivitร  potrร  essere avviata solo dopo aver concluso l’iter previsto sul sito del Garante.

Invio di comunicazioni tramite posta elettronica

In merito all’invio di comunicazioni tramite posta elettronica, bisogna distinguere due differenti casistiche a seconda che il titolare dell’e-commerce invii comunicazioni commerciali a:

  • utenti iscritti al sito (o che vi abbiano giร  effettuato acquisti);
  • utenti “non iscritti” e che non hanno mai espresso alcun consenso al ricevimento di comunicazioni pubblicitarie da parte del mittente.

Nel primo caso l’attivitร  puรฒ essere considerata legittima a condizione che l’interessato (il destinatario del messaggio di posta elettronica) sia stato adeguatamente informato e non si sia opposto a tale attivitร  (รจ diritto dell’interessato opporsi al trattamento in ogni momento).

Nel secondo caso, viceversa, l’invio dei messaggi di posta elettronica, aventi contenuto pubblicitario o commerciale, non รจ stato in alcun modo sollecitato dal destinatario configurandosi, pertanto, come spam. E’ importante ricordare, infatti, che il nostro ordinamento sancisce il principio del consenso preventivo del destinatario, senza l’acquisizione del quale non รจ possibile effettuare invii di messaggi pubblicitari tramite posta elettronica.

A tal proposito รจ appena il caso di ribadire che la semplice conoscibilitร  di fatto di un indirizzo di posta elettronica (ad esempio, in quanto pubblicato su un sito web, un forum o una chat) non legittima in alcun modo l’invio di messaggi pubblicitari.

E’ bene ricordare all’imprenditore, stuzzicato dall’idea di inviare messaggi non sollecitati al fine di promuovere il proprio negozio online, che tale pratica – oltre ad essere in contrasto con le disposizioni del Codice della Privacy – puรฒ essere classificata come pratica commerciale aggressiva ed essere sanzionata dall’AGCOM a norma dell’art. 27 del Codice del consumo.

Quasi tutti i siti web, ed in particolare gli e-commerce, utilizzano i cookie (piccoli file di testo che il server web invia al client) per effettuare svariate operazioni, alcune delle quali rilevanti ai fini della privacy dell’utente.

In merito ai cookie si segnala all’imprenditore dell’e-commerce la necessitร  di adeguare il sito all’apposita normativa (che si inserisce, integrandola, nel contesto della normativa sulla privacy) per la quale si rimanda alla lettura dell’articolo dedicato alla “Cookie Law”.

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Massimiliano Bossi
Massimiliano Bossi
Stregato dalla rete sin dai tempi delle BBS e dei modem a 2.400 baud, ho avuto la fortuna di poter trasformare la mia passione in un lavoro (nonostante una Laurea in Giurisprudenza). Adoro scrivere codice e mi occupo quotidianamente di comunicazione, design e nuovi media digitali. Orgogliosamente "nerd" sono il fondatore di MRW.it (per il quale ho scritto centinaia di articoli) e di una nota Web-Agency (dove seguo in prima persona progetti digitali per numerosi clienti sia in Italia che all'estero).

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